Statuto

Art. 1

È costituita la Consulta per il Medioevo e l’Umanesimo Latini (CoMUL). Scopo della CoMUL è l’affermazione e il progresso degli studi filologici, letterari e linguistici relativi alla latinità del Medioevo e dell’Umanesimo, ad ogni livello culturale, scientifico, didattico e in particolare in relazione alla loro presenza nell’Università italiana.

Art. 2

La CoMUL ha la sede presso la SISMEL (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino), in Firenze.

Art. 3

1. Possono essere soci i professori e ricercatori delle Università italiane aderenti al SSD L-FIL-LET/08.

2. Sono soci fondatori coloro che hanno aderito alla CoMUL nella riunione del 10 giugno 2007.

3. Sono soci ordinari gli studiosi cooptati secondo le modalità previste dall’art. 6 c. 4, e art. 8 c. 7.

4. Soci emeriti diventano i soci ordinari al compimento del 70° anno di età.

5. Possono essere cooptati come soci onorari, su richiesta di almeno tre soci ordinari e sentito il parere del Consiglio Direttivo, studiosi anche non universitari o stranieri, che, per l’alto significato della loro opera scientifica, si siano distinti tra i cultori della latinità medievale e umanistica.

6. I soci ordinari che non partecipino, salvo giustificato motivo, a 4 sedute consecutive (Ordinarie o straordinarie) decadono dalla Consulta.

Art. 4

Il patrimonio della CoMUL è costituito da: a) quote sociali; b) contributi di enti pubblici e privati; c) donazioni; d) altri eventuali redditi.

Art. 5

Gli organi della CoMUL:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 6

1. L’Assemblea è composta dai soci ordinari; i soci emeriti e onorari vi possono partecipare senza diritto di voto.

2. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria in sede da decidere di volta in volta secondo l’opportunità.

3. L’Assemblea delibera sull’attività della Consulta e sui bilanci preventivi e consultivi.

4. L’Assemblea delibera sulle cooptazioni di nuovi soci e stabilisce l’ammontare della quota sociale.

5. L’Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti tra i soci ordinari.

6. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei soci ordinari.

7. Salvo casi di particolare urgenza, l’avviso di convocazione è inviato almeno 10 giorni prima della riunione.

8. L’Assemblea è valida, in prima convocazione, allorché risultino presenti almeno la metà più 1 dei soci ordinari, tenendo conto delle deleghe scritte, di cui ogni socio potrà essere latore per un numero non superiore a 2. In seconda convocazione l’Assemblea è valida quando i soci ordinari presenti, o legittimamente rappresentati, raggiungono la misura minima di un terzo.

9. Salvo i casi esplicitamente previsti dallo Statuto, l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti esplicitamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Per la cooptazione di nuovi soci è prevista la maggioranza della metà più 1 dei soci ordinari presenti di persona o per delega.

11. Per l’elezione del Presidente è richiesta la maggioranza qualificata della metà più uno degli aventi diritto. Dopo i primi due scrutini, sarà sufficiente la metà più 1 dei presenti di persona o per delega.

12. Con il medesimo criterio avviene l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; ogni socio dispone di 2 voti preferenziali. Risultano eletti i 4 soci che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà a ballottaggio.

13. Per la modifica dello Statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi del numero dei soci ordinari.

Art. 7

1. Il Presidente rappresenta la CoMUL a tutti gli effetti e firma a nome di essa; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l’Assemblea; sottopone alla delibera della stessa la lista dei nuovi soci col parere del Consiglio Direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni adottate.

2. Il Presidente presenta la relazione annuale sull’attività della Consulta e la illustra all’Assemblea; conserva i documenti e gli atti della Consulta relativi al periodo del suo incarico e li trasmette al suo successore.

3. Il Presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto non più di una volta consecutivamente.

Art. 8

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 soci ordinari oltre il Presidente; all’interno di esso il Presidente nomina il Vicepresidente e il Consiglio elegge a maggioranza semplice il Segretario tesoriere.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Il Segretario tesoriere predispone i bilanci preventivi, redige i bilanci consuntivi, ritira le quote annue degli associati, tiene la cassa della Consulta e ne è responsabile di fronte alla Consulta stessa, redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni.

5. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili non più di una volta consecutivamente.

6. Il Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente nell’attuazione dei deliberati dell’Assemblea.

7. Il Consiglio Direttivo dà parere obbligatorio ma non vincolante sulla cooptazione di nuovi soci sia ordinari che onorari.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente e, in ogni caso, prima di ogni convocazione dell’Assemblea dei soci.

9. In caso di vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo, subentrano nel Consiglio Direttivo i soci immediatamente seguenti nella graduatoria stabilita in base alle ultime votazioni. In ogni caso la sostituzione dura fino alla fine del mandato biennale.

Art. 9

I Revisori dei conti sono 3 soci ordinari eletti dall’Assemblea a maggioranza semplice, e durano in carica 2 anni; tra loro è eletto un presidente.

Art. 10

Tutte le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto. In casi particolarmente eccezionali è possibile derogare a questa norma mediante una votazione a maggioranza dell’assemblea.

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